All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;
  • b)al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;
  • c)al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici a ventisei anni».

Testo vigente dal 30 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-05-27;69~art5 · fonte su Normattiva