Art. 8 — Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti sono tenute altresi' a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2». All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 32 e' inserito il seguente: «32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza».
Testo vigente dal 30 maggio 2015
