Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti

Art. 2Definizione delle mansioni dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza

Nell'ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti all'ufficio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attivita' dei magistrati nelle valutazioni necessarie alla tempestiva applicazione delle misure di cui all'articolo 94-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-08-05;140~art2 · fonte su Normattiva