Art. 2 — Definizione delle mansioni dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza
Nell'ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti all'ufficio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attivita' dei magistrati nelle valutazioni necessarie alla tempestiva applicazione delle misure di cui all'articolo 94-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
