All'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale:

  • a)al primo periodo, le parole: «o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 o otto anni nei casi di cui all'articolo 94-ter»;
  • b)al secondo periodo, le parole: «e di cui all'articolo 94» sono sostituite dalle seguenti: «e di cui agli articoli 94 e 94-ter»;
  • c)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui all'articolo 94-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmette senza ritardo, unitamente al programma terapeutico di cui al medesimo articolo 94-ter, al magistrato di sorveglianza, che provvede entro quarantacinque giorni all'eventuale applicazione della misura».

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-08-05;140~art3 · fonte su Normattiva