Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti
Art. 3 — Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale
All'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale:
- a)al primo periodo, le parole: «o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 o otto anni nei casi di cui all'articolo 94-ter»;
- b)al secondo periodo, le parole: «e di cui all'articolo 94» sono sostituite dalle seguenti: «e di cui agli articoli 94 e 94-ter»;
- c)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui all'articolo 94-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmette senza ritardo, unitamente al programma terapeutico di cui al medesimo articolo 94-ter, al magistrato di sorveglianza, che provvede entro quarantacinque giorni all'eventuale applicazione della misura».
Testo vigente dal 6 agosto 2026
