Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo con una dotazione pari a euro 19.436.250 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

  • a)quanto a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 5;
  • b)quanto a euro 14.436.250 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse del fondo di cui al comma 1, alinea, sono ripartite con decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 26 novembre 2010, n. 199. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1, alinea, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa ivi previsto. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-08-05;140~art6 · fonte su Normattiva