Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Testo vigente dal 5 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-04-15;63~art8 · fonte su Normattiva