Il comma 3 dell'articolo 460 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "3. Copia del decreto e' comunicata al pubblico ministero ed e' notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria".
Testo vigente dal 21 marzo 2001
