Il comma 3 dell'articolo 460 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "3. Copia del decreto e' comunicata al pubblico ministero ed e' notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria".

Testo vigente dal 21 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-06;60~art20 · fonte su Normattiva