Dopo l'articolo 369 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 369-bis - (Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa) - 1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullita' degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio. 2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
- a)l'informazione della obbligatorieta' della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facolta' e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
- b)il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
- c)l'indicazione della facolta' di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sara' assistito da quello nominato d'ufficio;
- d)l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procedera' ad esecuzione forzata;
- e)l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato".
Testo vigente dal 21 marzo 2001
