Requisiti oggettivi per l'esercizio di attivita' spaziali L'autorizzazione di cui all'articolo 4 e' subordinata al possesso dei requisiti oggettivi di idoneita' tecnica definiti ai sensi dell'articolo 13, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
- a)sicurezza delle attivita' spaziali in tutte le loro fasi e i loro aspetti, dalla progettazione dell'oggetto spaziale e delle sue componenti alla gestione delle attivita' spaziali, con previsione di una specifica analisi degli impatti sulla sicurezza nonche' una valutazione relativa all'inquinamento luminoso e radioelettrico prodotto dagli oggetti spaziali e alla mitigazione degli effetti dei detriti spaziali, comprese le modalita' per assicurarne l'eventuale rientro nell'atmosfera in modo sicuro e, ove possibile, controllato;
- b)resilienza dell'infrastruttura satellitare rispetto ai rischi informatici, fisici e di interferenza, con conseguente capacita' di identificare e gestire gli oggetti spaziali, rilevare gli incidenti, garantire il controllo dei diritti di accesso e assicurare la protezione degli assetti, in particolare attraverso misure di crittografia, operazioni di back up e patch, prove tecniche e gestione degli incidenti;
- c)sostenibilita' ambientale delle attivita' spaziali attraverso la verifica dell'impronta ambientale di tutte le attivita' svolte durante l'intero ciclo di vita dell'oggetto spaziale, dalle fasi di progettazione, sviluppo e produzione alle fasi operative e di fine vita.
Testo vigente dal 24 giugno 2025
