Requisiti oggettivi per l'esercizio di attivita' spaziali L'autorizzazione di cui all'articolo 4 e' subordinata al possesso dei requisiti oggettivi di idoneita' tecnica definiti ai sensi dell'articolo 13, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

  • a)sicurezza delle attivita' spaziali in tutte le loro fasi e i loro aspetti, dalla progettazione dell'oggetto spaziale e delle sue componenti alla gestione delle attivita' spaziali, con previsione di una specifica analisi degli impatti sulla sicurezza nonche' una valutazione relativa all'inquinamento luminoso e radioelettrico prodotto dagli oggetti spaziali e alla mitigazione degli effetti dei detriti spaziali, comprese le modalita' per assicurarne l'eventuale rientro nell'atmosfera in modo sicuro e, ove possibile, controllato;
  • b)resilienza dell'infrastruttura satellitare rispetto ai rischi informatici, fisici e di interferenza, con conseguente capacita' di identificare e gestire gli oggetti spaziali, rilevare gli incidenti, garantire il controllo dei diritti di accesso e assicurare la protezione degli assetti, in particolare attraverso misure di crittografia, operazioni di back up e patch, prove tecniche e gestione degli incidenti;
  • c)sostenibilita' ambientale delle attivita' spaziali attraverso la verifica dell'impronta ambientale di tutte le attivita' svolte durante l'intero ciclo di vita dell'oggetto spaziale, dalle fasi di progettazione, sviluppo e produzione alle fasi operative e di fine vita.

Testo vigente dal 24 giugno 2025

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-06-13;89~art5 · fonte su Normattiva