Disposizioni in materia di economia dello spazio
Art. 2 — Definizioni
Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
- a)«attivita' spaziale»: il lancio, il rilascio, la gestione in orbita e il rientro di oggetti spaziali, compresi lo smaltimento dalle orbite terrestri e la rimozione di oggetti, i servizi in orbita, l'assemblaggio e l'utilizzo di stazioni spaziali orbitanti nonche' la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; l'esplorazione, l'estrazione e l'uso delle risorse naturali dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti, in conformita' agli strumenti giuridici adottati a livello internazionale; il lancio, il volo e la permanenza, di breve o di lungo periodo, di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; le attivita' condotte attraverso le piattaforme stratosferiche e i razzi sonda; ogni altra attivita' realizzata nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti da operatori cui si applica la presente legge;
- b)«Autorita' responsabile»: il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
- c)«autorizzazione»: il provvedimento amministrativo rilasciato dall'Autorita' responsabile al fine di autorizzare l'operatore spaziale all'esercizio delle attivita' spaziali;
- d)«Agenzia»: l'Agenzia spaziale italiana, di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
- e)«COMINT»: il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
- f)«costellazione satellitare»: gruppo di satelliti adibito a una missione comune e gestito in modo coordinato;
- g)«dati di origine spaziale»: dati generati da sistemi spaziali di osservazione della Terra, dati di osservazione di altri oggetti spaziali o dello spazio e dati di emissioni elettromagnetiche provenienti da terra;
- h)«lancio»: attivita' finalizzata a collocare oggetti o a consentire la permanenza di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico, ivi compreso il tentativo di lancio;
- i)«gestione in orbita»: attivita' di controllo effettivo sull'oggetto spaziale, destinato ad essere collocato in orbita, la quale inizia con la separazione dal lanciatore e ha termine con la conclusione dell'operativita' dell'oggetto spaziale, con l'esecuzione delle manovre di deorbitazione e delle attivita' di passivazione dell'oggetto, con la perdita del controllo sull'oggetto o con il suo rientro nell'atmosfera;
- l)«oggetto spaziale»: l'oggetto spaziale, ciascuno dei suoi elementi, il veicolo di lancio e ciascuno degli elementi di quest'ultimo;
- m)«operatore spaziale» od «operatore»: persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto la propria responsabilita', attivita' spaziali;
- n)«rientro»: attivita' finalizzata al rientro, compreso il tentativo di rientro, di un oggetto dallo spazio extra-atmosferico sulla Terra;
- o)«Stato di lancio»: lo Stato definito dall'articolo I, lettera c), della Convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426;
- p)«terzo»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da quelle che partecipano all'attivita' spaziale. Non sono terzi i contraenti e sub-contraenti dell'operatore;
- q)«territorio italiano»: le aree terrestri e marittime sottoposte alla sovranita' dello Stato, comprese le acque interne e territoriali, lo spazio aereo nazionale, le navi e gli aeromobili di nazionalita' italiana, le stazioni spaziali italiane nonche' le installazioni sottoposte alla giurisdizione o al controllo dello Stato, anche in forza di trattati internazionali;
- r)«previsione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica»: l'insieme delle attivita', svolte anche con il concorso di soggetti provvisti di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale della protezione civile e, ove possibile, di pianificazione di protezione civile;
- s)«prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica»: l'insieme delle attivita' di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilita' che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione di cui alla lettera r).
Testo vigente dal 24 giugno 2025
