Art. 13-bis — Tessera elettorale in formato digitale
((La tessera elettorale prevista dall'articolo 13 puo' essere acquisita dall'elettore in modalita' digitale sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ai sensi dell'articolo 62, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.)) ((Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le caratteristiche tecniche della tessera elettorale in formato digitale, l'eventuale confluenza nel portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) e le modalita' di utilizzo digitale ovvero le modalita' di utilizzo della copia analogica esclusivamente presso il seggio di iscrizione dell'elettore.)) ((Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
Testo vigente dal 20 febbraio 2026
