Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati

Art. 1 — Elezione della Camera dei deputati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2015 al 16 febbraio 2017. Leggi il testo vigente →

La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce:

  • a)le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le quali sono previste disposizioni particolari;
  • b)in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nessuno puo' essere candidato in piu' collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi;
  • c)l'elettore puo' esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista;
  • d)i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei piu' alti resti;
  • e)accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salvo quanto stabilito ai sensi della lettera a);
  • f)sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;
  • g)sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
  • h)i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro il termine e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge;
  • i)la Camera dei deputati e' eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016.

Testo in vigore dal 8 maggio 2015 al 16 febbraio 2017

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 35/2017

    Ha colpito questo articolo
    9 febbraio 2017

    È inammissibile l'istanza di autorimessione di questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), "con particolare riferimento ai suoi articoli fondamentali (1, 2 e 4)", proposta - per asserita violazione degli artt. 72, commi primo e quarto, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU) - dalle parti costituite nei giudizi incidentali aventi ad oggetto singole disposizioni della medesima legge. Pur senza proporre direttamente l'estensione del thema decidendum, la richiesta di autorimessione persegue il medesimo obbiettivo, ossia l'estensione del giudizio incidentale oltre i limiti fissati dall'ordinanza di rimessione, e si configura altresì, nella sostanza, come improprio ricorso a un mezzo di impugnazione delle decisioni dei giudici a quibus, che hanno dichiarato manifestamente infondate eccezioni coincidenti, proposte dalle parti nei giudizi principali. Per costante giurisprudenza, il giudizio incidentale di legittimità costituzionale non può estendersi oltre i limiti fissati dall'ordinanza di rimessione, sicché non possono concorrere ad ampliare il thema decidendum i profili ulteriori indicati dalle parti, sia che risultino diretti ad estendere o modificare il contenuto o i profili determinati dall'ordinanza di rimessione, sia che abbiano formato oggetto di eccezione nel giudizio principale senza essere stati fatti propri dal giudice nell'ordinanza stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2015, n. 94 del 2013, n. 42 del 2011, n. 86 del 2008 e n. 49 del 1999 ).

    Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 48 cost. · Art. 49 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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