Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonche' conforme ai compensi previsti rispettivamente:

  • a)per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  • b)per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
  • c)per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Testo vigente dal 5 maggio 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-04-21;49~art1 · fonte su Normattiva