Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Valore della causa - Determinazione - Conseguente individuazione dello scaglione ai fini delle spese di lite - Corrispondenza a quella indicata dalle parti - Limite - Volontà del giudice di discostarsi - Obbligo di motivazione della scelta operata - Sussistenza - Violazione - Conseguenze. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.
La determinazione del valore della causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti se il giudice non ritiene di discostarsi da essa, mentre, ove non concordi con tale dichiarazione, egli è chiamato a motivare la scelta operata, non essendo altrimenti comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato.
Cass. civ. n. 607/2026Sez. 2Rv. 676567-01
Riguarda ancheart. 10 Codice di procedura civile
Precedenti: 664120-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI Difensore revocato - Speciale solidarietà ai sensi dell’art. 13, comma 8, della l. n. 247 del 2012 - Condizioni - Fattispecie.
Il difensore revocato può invocare la speciale solidarietà delle parti nel pagamento degli onorari, prevista dall'art. 13, comma 8, della legge n. 247 del 2012, a condizione che provi sia la bonaria definizione del giudizio nel triennio antecedente alla revoca senza soddisfazione delle proprie pretese, sia la mancata statuizione del giudice sulle spese, perché il presupposto per l'applicazione della norma è l'esistenza di un accordo che sottragga al giudice anche tale pronuncia. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la solidarietà in un caso di rinuncia delle parti al giudizio presupposto, definito con una pronuncia di dichiarazione di cessazione della materia del contendere che aveva contestualmente disposto 59 <!-- pag. 60 --> la compensazione delle spese tra la parte assistita dall'avvocato revocato e una delle parti, e "nulla spese" tra la prima e le altre parti).
Cass. civ. n. 31618/2025Sez. 2Rv. 677435-01
Precedenti: 668965-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PALMARIO Onorari avvocati - Parere del Consiglio dell'Ordine - Necessità - Condizioni - Rimborso della tassa c.d.
"di opinamento" - Attribuzione - Presupposti - Conseguenze. In tema di liquidazione dei compensi dell'avvocato, la tassa di opinamento dovuta per il parere del Consiglio dell'Ordine, necessario quando sia richiesta la liquidazione in misura superiore ai massimi tariffari, può essere posta a carico della parte soccombente solo ove il giudice ritenga giustificato il superamento dei massimi; diversamente, la relativa spesa non è rimborsabile, non essendo causalmente riconducibile alla condotta del soccombente.
Cass. civ. n. 31141/2025Sez. 2Rv. 676327-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 59 r.d. 1578/1933
Precedenti: 444377-01, 667315-01, 479208-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Art. 13-bis l. n. 247 del 2012 - Clausola di determinazione del compenso - Validità - Sindacato - Liceità dell'accordo sui compensi al momento della sua conclusione - Sufficienza - Esclusione - Liceità al momento della conclusione del contratto di patrocinio - Necessità - Fondamento. - Applicazione retroattiva dell'art. 13-bis l. n. 247 del 2012 - Esclusione.
In tema di onorari professionali, per valutare la validità della clausola di determinazione del compenso, non è sufficiente che essa sia lecita nel momento di conclusione della convenzione che ha disciplinato i compensi, ma è necessario e sufficiente che la liceità esista nel momento di conclusione del contratto di patrocinio, poiché da quest'ultimo sorge il diritto dell'avvocato al compenso per l'attività svolta; pertanto, ove il contratto di patrocinio sia stato concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 13-bis l. n. 247 del 2012, va esclusa l'illiceità di tale clausola, ancorché essa riguardi compensi da liquidarsi in epoca successiva, in ragione della natura non interpretativa di tale disposizione e della conseguente impossibilità di sua applicazione retroattiva.
Cass. civ. n. 29039/2025Sez. 2Rv. 676466-01
Riguarda ancheart. 19 d.l. 148/2017art. 1 legge 172/2017
Precedenti: 674001-01
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Difensore - Obblighi professionali - Omissione di informazioni al cliente - Eccezione di inadempimento - Rilevanza causale dell’inadempimento del legale sulle scelte del cliente - Conseguenze in termini di compenso. · AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI In genere.
L'avvocato è obbligato, nello svolgimento dell'attività professionale, a prestare la diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., comprendente l'obbligo (sancito dall'art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012) d'informare il cliente del livello di complessità dell'incarico: dalla violazione di tale dovere deriva inadempimento contrattuale, che può dar luogo alla perdita del diritto al compenso - in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. - ove si dimostri che il cliente, se correttamente informato, avrebbe scelto di non conferire l'incarico; nel caso in cui l'inadempimento non sia stato determinante (pur sempre inserendosi nella sequenza causale che ha condotto al conferimento dell'incarico) di esso il giudice deve tener conto nella determinazione del compenso, in quanto elemento idoneo a incidere in negativo sulla qualità delle prestazioni rese.
Cass. civ. n. 25889/2025Sez. 2Rv. 675878-02
Riguarda ancheart. 1176 Codice civileart. 1460 Codice civile
Precedenti: 657806-01, 642162-01, 675813-01, 669587-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE D.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018 - Riducibilità oltre il 50 % dei valori medi delle tabelle allegate - Esclusione - Contrasto con gli artt. 101, paragrafo 1, TFUE, e 4, paragrafo e, TUE - Esclusione - Fondamento.
L'impossibilità per il giudice di diminuire di oltre il 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, introdotta dal d.m. n. 37 del 2018, non è in contrasto con gli artt. 101, par. 1, TFUE, e 4, par. e, TUE, in quanto: a) le tariffe, seppure predisposte dal Consiglio nazionale forense, sono successivamente sottoposte al vaglio dell'autorità statale; b) resta impregiudicata la possibilità per le parti di raggiungere accordi in deroga alle previsioni tariffarie; c) la previsione dell'inderogabilità è preordinata alla tutela di un interesse pubblico, trascendendo quello meramente privato della categoria professionale.
Cass. civ. n. 19049/2025Sez. LRv. 676057-01
Riguarda ancheart. 9 d.l. 1/2012art. 2233 Codice civile
Precedenti: 667640-01, 671474-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE Divieto del patto di quota lite - Fondamento - Pattuizione consentita ex art. 13, comma 3, l. n. 247 del 2012 - Differenze.
Il divieto del patto di quota lite di cui all'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, si fonda sull'esigenza di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, al risultato della controversia, ciò che non ricorre, invece, nella diversa pattuizione - ammessa dal comma 3 del medesimo art. 13 - nella quale il compenso venga parametrato al valore dei beni o degli interessi litigiosi.
Cass. civ. n. 14699/2025Sez. URv. 674860-01
Riguarda ancheart. 2233 Codice civile
Precedenti: 510129-01, 622099-01, 672183-01, 673611-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Rimborso delle spese a carico del soccombente - Determinazione del valore della controversia in primo grado e in grado di appello - Criterio del “disputatum” - Fattispecie.
Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del principio, la S.C. ha riformato la sentenza che, nonostante l'impugnazione fosse fondata sull'erronea compensazione parziale delle spese in primo grado, aveva liquidato quelle del grado d'appello in ragione dello scaglione corrispondente all'intero importo e non alla sola differenza ancora oggetto di contestazione).
Cass. civ. n. 13145/2025Sez. 3Rv. 674621-01
Riguarda ancheart. 10 Codice di procedura civile
Precedenti: 666350-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE Patto di quota lite stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c.
(operata dal d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006) e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012 - Validità - Condizioni e limiti. E' valido il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c. (operata dal d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006) e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., a meno che il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, 57 <!-- pag. 58 --> stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato, per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, valutato sotto un profilo causale nonché sotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense nel testo deliberato il 18 gennaio 2007.
Cass. civ. n. 2135/2025Sez. 2Rv. 673611-01
Riguarda ancheart. 1261 Codice civileart. 2233 Codice civileart. 2 legge 248/2006
Precedenti: 672183-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Contratto di patrocinio tra curatore e professionista - Accordo sul compenso - Opponibilità al fallimento - Sussistenza - Condizioni - Forma scritta ad substantiam - Rispetto - Condizioni. · PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.
Il contratto di patrocinio legale tra curatore fallimentare e avvocato è libero nel contenuto, purché rispetti i parametri delle tabelle forensi e il divieto per il professionista di percepire, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, ma è vincolato nella forma scritta ad sustantiam, che sussiste anche nell'ipotesi di atti non contestuali, 22 <!-- pag. 23 --> ove la procura difensiva rilasciata dal curatore rechi l'accettazione della proposta scritta di accordo formulata dal difensore.
Cass. civ. n. 813/2025Sez. 1Rv. 673637-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 601340-01, 670969-01, 664227-02
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).