Art. 3 — Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli oli
All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, dopo le parole: «del Corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari» e dopo le parole: «di sicurezza pubblica» sono inserite le seguenti: «nonche' di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale». Al fine di rafforzare l'azione di repressione delle frodi alimentari e di valorizzare le produzioni di qualita' italiane, alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)l'articolo 31 e' sostituito dal seguente: «Art. 31. - 1. A chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. 2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, previste all'articolo 13»;
- b)l'articolo 32 e' sostituito dal seguente: «Art. 32. - 1. A chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dagli articoli 5 e 18 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. 2. Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui agli articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma, e 17, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, salvo quanto disposto dall'articolo 33»;
- c)l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: «Art. 33. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 17, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 40 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a euro 4.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione prevista al comma 1 si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 6.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione»;
- d)l'articolo 35 e' sostituito dal seguente: «Art. 35. - 1. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione delle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva puo' essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 2. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione sono applicate dai servizi fitosanitari regionali a seguito di segnalazione da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507». Al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 41:
- 1)al primo comma, dopo le parole: «e' tenuto a fornire,» sono inserite le seguenti: «a titolo gratuito,»;
- 2)il terzo comma e' abrogato;
- b)dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente: «Art. 47-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 20, primo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 21, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, primo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, secondo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000»;
- c)l'articolo 54 e' abrogato. Alla legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: «Art. 8. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare. 2. Se il fatto e' di lieve entita', la sanzione e' diminuita fino alla meta'. 3. Se il fatto e' commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantita' del suo prodotto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.500»;
- b)l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: «Art. 9. - 1. A chiunque viola le disposizioni dell'articolo 6, secondo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000». L'articolo 4 della legge 24 luglio 1962, n. 1104, e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.032 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare».
Testo vigente dal 19 febbraio 2011
