Disposizioni in materia di finanza pubblica

Art. 12 — Requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili

All'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo le parole " dal Ministero dell'interno " sono inserite le seguenti: " con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali ". All'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: " 1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1› gennaio 1992". Con effetto dal 1› gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili, con esclusione dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi totali, da parte del Ministero dell'intero, si applica il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Per i titolari delle prestazioni di cui al comma 3, gia' in godimento al 1 gennaio 1992, ed in possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti nel medesimo comma, non opera, finche' permane tale condizione, il relativo meccanismo di perequazione automatica delle prestazioni.

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 296/1999

    Questione infondata
    14 luglio 1999

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, comma 1-'bis', della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), aggiunto dall'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), nella parte in cui detta norma - in correlazione alla incompatibilità, sancita dal precedente comma 1, delle prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno a favore dei minorati civili con (fra l'altro) le <<prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio>> (con facoltà di opzione tra i due trattamenti per l'interessato) - stabilisce, secondo l'interpretazione del giudice 'a quò, che <<sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1^ gennaio 1992>>. Infatti, anche alla stregua di tale non implausibile interpretazione, la disposizione denunciata non incorre nella violazione del precetto dell'eguaglianza, atteso che la differenza di trattamento che ne discenderebbe, tra i soggetti che avessero già ottenuto a quella data l'assegno in questione, ed i soggetti che non l'avessero ancora ottenuto, pur avendo maturato le relative condizioni e presentato la relativa domanda, non potrebbe dirsi manifestamente irragionevole poiché sarebbe pur sempre riconducibile alla diversità di situazione tra chi, all'entrata in vigore della nuova disciplina, aveva già fruito della prestazione e chi invece, alla stessa data, non ne aveva ancora completamente goduto.

    Art. 3 cost. · Art. 3 Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 · Art. 12 Disposizioni in materia di finanza pubblica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art12 · fonte su Normattiva