Art. 2 — Danni di guerra
A decorrere dall'anno finanziario 1992 cessa la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968. I relativi stanziamenti autorizzati annualmente dall'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono conseguentemente ridotti per adeguarli alle effettive esigenze connesse alla erogazione delle rate di indennizzi e contributi gia' concessi ai sensi della predetta legge.
Testo vigente dal 31 dicembre 1991
