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Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonche' della disciplina attuativa delle modalita' di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo in vigore dal 8 aprile 2010 al 21 luglio 2011

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 23/2011

    Illegittimità dichiarata
    25 gennaio 2011

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3 e 138 Cost., degli artt. 1, commi 5 e 6, e 2 della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza). Le norme denunciate, invero, non risultano in alcun modo investite dalle censure svolte nelle motivazioni delle ordinanze di rimessione.

    Art. 420-ter c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 138 cost. · Art. 1 Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2010-04-07;51~art2 · fonte su Normattiva