Il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel dieci per cento per le obbligazioni e i titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine e nel venti per cento per quelli emessi da altri soggetti. Per le obbligazioni convertibili l'aliquota e' ridotta al dieci per cento fino alla data di conversione in azioni e in ogni caso per un periodo non superiore ai primi cinque anni. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601". L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e' abrogato.

Testo vigente dal 4 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;576~art12 · fonte su Normattiva