Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 e degli articoli 11 e 17 nonche' la disposizione dell'articolo 10, lettera d), relativa alla elevazione a lire diciottomila della detrazione di cui all'articolo 16, primo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data. Con effetto dalla medesima data sono abrogati gli articoli 4 e 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le altre disposizioni dell'articolo 10 hanno effetto decorrere dal 1 gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data. Con effetto dalla medesima data e' abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384. La disposizione dell'articolo 12 si applica alle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I rinvii all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed i riferimenti contenuti nello stesso decreto e nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602, a disposizioni concernenti redditi cumulati con quelli di altri soggetti o assoggettati ad imposta commisurata separatamente, devono intendersi fatti rispettivamente agli articoli 1 e 4 e all'articolo 2 della presente legge. I sostituti di imposta sui redditi corrisposti al personale dipendente dovranno procedere all'applicazione delle aliquote di imposta di cui alla tabella allegata alla presente legge e delle maggiori detrazioni previste nell'articolo 10 non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvederanno ad eseguire eventuali conguagli a partire dal periodo di paga immediatamente successivo. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26 e la disposizione dell'articolo 10, lettera d), relativa all'elevazione a L. 18.000 della detrazione di cui all'articolo 16, primo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applicano, per l'anno 1975, mediante conguaglio da effettuarsi a fine di anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono presentare la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 tra il 1 marzo e il 30 aprile 1976. Sono prorogati al 30 aprile 1976 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi scadenza tra il 1 gennaio e il 29 aprile 1976. I sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1975, tra il 1 marzo e il 30 aprile 1976.
Testo vigente dal 4 dicembre 1975
