Le vacanze nei ruoli del Ministero delle finanze comunque derivanti dall'applicazione delle leggi 4 agosto 1975, numeri 389 e 397, non sono utilizzabili ai fini dell'articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382. I concorsi per la copertura dei posti resi disponibili dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 389, sono indetti dal Ministro per le finanze in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. Il relativo programma di esame e' stabilito dallo stesso Ministro prescindendo dal parere richiesto dall'articolo 3, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. La disposizione di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 389, ha effetto dal 1 gennaio 1976 anziche' dal 1 gennaio 1975.
Testo vigente dal 4 dicembre 1975
