Il Ministro delle finanze e' autorizzato per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere anche in deroga a qualsiasi norma limitativa od ostativa in materia, il personale necessario per la copertura dei due terzi dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali entro i limiti quantitativi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1988; il rimanente terzo dei posti disponibili resta accantonato per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Nel triennio suddetto non si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni limitatamente alle assunzioni relative alla quarta qualifica funzionale. Le assunzioni di cui al comma 1 sono operate con le seguenti modalita':
- a)nelle qualifiche funzionali e nei corrispondenti profili professionali per cui in data non anteriore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge risultino approvate con decreto ministeriale le graduatorie di merito di concorsi precedentemente indetti, si provvede all'assunzione degli idonei, secondo le procedure indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- b)per i posti disponibili che non sia possibile coprire ai sensi della lettera a) sono indetti concorsi su base nazionale con ripartizione generale dei posti; tali concorsi sono espletati mediante prove selettive con domande a risposta sintetica, per i profili professionali appartenenti alle qualifiche funzionali fino alla quinta, e per quelli delle qualifiche funzionali superiori mediante prove psico-attitudinali integrate da un colloquio diretto ad accertare il livello culturale dei candidati; al colloquio e' ammesso a partecipare sulla base graduatorie formate fra coloro che risultino idonei a seguito delle predette nuove prove psico-attitudinali, un numero di aspiranti non superiore al doppio dei posti disponibili;
- c)qualora la procedura prevista dai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980 n. 312, non consenta la totale copertura dei posti riservati ai sensi del coma 1, tali posti riservati ai sensi del comma 1, tali posti potranno essere conferiti agli idonei dei concorsi di cui alle lettere a) e b) fino alla totale copertura della quota di riserva. Il personale nominato all'impiego in seguito alle procedure di cui al comma 2 deve permanere per almeno cinque anni in un ufficio ubicato nel territorio della regione di prima assegnazione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa generale in materia di concorsi nelle pubbliche amministrazioni. Ai fini della graduale soppressione delle qualifiche ad esaurimento, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze ed il 50 per cento di quelli che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1995 nei predetti ruoli, sono assegnati con la procedura indicata nell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301, ai funzionari delle predette qualifiche ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale. I posti vengono assegnati con decorrenza dal 1› gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la vacanza. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferite qualifiche ad esaurimento a dipendenti del Ministero delle Finanze.
Testo vigente dal 31 dicembre 1990
