Nelle regioni in cui il primo corso di formazione in medicina generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, si e' concluso in data posteriore al 31 dicembre 1996, e limitatamente alle graduatorie uniche regionali valide per gli anni 1998 e 1999, e' riconosciuto ai medici in possesso dell'attestato formativo di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 256 del 1991 il punteggio previsto dalla lettera f) dell'elenco dei titoli accademici e di studio di cui al comma 1 dell'articolo 3 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con la medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, a condizione che gli interessati producano certificazione attestante la loro iscrizione al corso in data anteriore al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione delle zone carenti e producano l'attestato di formazione in medicina generale all'atto del conferimento dell'incarico.

Testo vigente dal 12 ottobre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-10-08;347~art1 · fonte su Normattiva