Art. 3 — Corsi di formazione specifica in medicina generale
I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attivita' libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.
Testo vigente dal 8 gennaio 2001
