1. All'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il difensore ha facolta' di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia". 2. Il comma 2 dell'articolo 366 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, puo' disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facolta' indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attivita' del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'articolo 127".
Testo vigente dal 3 gennaio 2001
