1. Dopo l'articolo 334 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 334-bis. - (Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attivita' di investigazioni difensiva) - 1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attivita' investigative da essi svolte".

Testo vigente dal 3 gennaio 2001

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urn:nir:stato:legge:2000-12-07;397~art8 · fonte su Normattiva