1. All'articolo 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' il difensore che abbia svolto attivita' di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-ter".
Testo vigente dal 3 gennaio 2001
