I soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, aventi in corso contenziosi giudiziali, ai sensi della medesima legge, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono accedere ai benefici previsti dalla presente legge, debbono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio. Gli atti di rinuncia degli interessati sono trasmessi alla commissione di cui all'articolo 2.

Testo vigente dal 5 novembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-10-29;229~art3 · fonte su Normattiva