Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, una commissione per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4. All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all'attivita' della commissione non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

Testo vigente dal 5 novembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-10-29;229~art2 · fonte su Normattiva