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Sui concorsi pronostici il cui esercizio e' riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, e' dovuta nell'aliquota fissa del 26,80 per cento. L'aliquota da versare dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per cento dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, e' ridotta al 2 per cento. Restano ferme l'aliquota da destinare al fondo premi, stabilita nel 38 per cento dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, nonche' quella dell'1 per cento spettante all'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. La quota di spettanza del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) resta determinata nel 32,20 per cento, riducendosi al 7 per cento la quota da accantonarsi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) stesso per le spese organizzative della gestione Totocalcio.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1989 al 5 febbraio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-12-29;555~art3 · fonte su Normattiva