Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore

Art. 5Monitoraggio e valutazione dell'impatto della legge

Entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Universita' e della ricerca presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e una valutazione dell'impatto della medesima, anche sulla base dei rapporti che le universita' e le istituzioni dell'AFAM trasmettono annualmente al Ministero dell'universita' e della ricerca.

Testo vigente dal 28 aprile 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-12;33~art5 · fonte su Normattiva