Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti

Art. 3Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici

Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attivita' educative e didattiche, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano straordinario di azioni formative, di durata triennale, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La formazione dei docenti e' organizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, delle istituzioni scolastiche nonche' delle universita', degli enti accreditati per la formazione, delle scuole superiori di mediazione linguistica e dei consorzi universitari con comprovata esperienza nello studio o nella ricerca delle competenze non cognitive e trasversali.

Testo vigente dal 5 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-02-19;22~art3 · fonte su Normattiva