Disposizioni in materia di lavoro

Art. 10Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro

Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 31:
  • 1)al comma 1, il quinto e il sesto periodo sono soppressi;
  • 2)al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «la somministrazione a tempo determinato di lavoratori» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del presente decreto, nonche' di lavoratori» e dopo le parole: «di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono inserite le seguenti: «di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato,»;
  • b)all'articolo 34, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, non operano in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 31, comma 2, del presente decreto».

Testo vigente dal 28 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-12-13;203~art10 · fonte su Normattiva