Disposizioni in materia di flessibilita' nell'utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. In considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze dei candidati a una missione e dei lavoratori assunti a tempo determinato o indeterminato e della necessita' di reperire e formare le professionalita' necessarie per soddisfare i fabbisogni delle imprese e per favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 in deroga alle disposizioni del comma 3».

Testo vigente dal 28 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-12-13;203~art9 · fonte su Normattiva