Modifica all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di indennita' per i dipendenti degli uffici stampa delle regioni All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-ter. Ai dipendenti a tempo indeterminato delle regioni, inquadrati nei profili professionali previsti dall'articolo 18-bis del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni locali, relativo al triennio 2016-2018, che hanno prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, presso gli uffici stampa delle medesime amministrazioni in data antecedente all'entrata in vigore del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro e ai quali risultava applicato, sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, puo' essere riconosciuta, in sede di contrattazione collettiva integrativa, una specifica indennita' nell'ambito delle risorse annualmente disponibili nei fondi risorse decentrate delle amministrazioni medesime. La disposizione del primo periodo non si applica al personale beneficiario dell'assegno previsto dal comma 5-bis».

Testo vigente dal 28 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-12-13;203~art12 · fonte su Normattiva