Art. 9
L'indennita' di anzianita' e' dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Testo vigente dal 6 agosto 1966, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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L'indennita' di anzianita' e' dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Testo vigente dal 6 agosto 1966, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art9 · fonte su Normattiva