Art. 33 — Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia
Al fine di rafforzare le funzioni di supporto e di informazione alle famiglie svolte dai centri per la famiglia, anche con riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera e), le parole: «e dei centri per la famiglia» sono soppresse;
- b)dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia».
Testo vigente dal 28 dicembre 2024
