Disposizioni in materia di lavoro

Art. 33Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia

Al fine di rafforzare le funzioni di supporto e di informazione alle famiglie svolte dai centri per la famiglia, anche con riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla lettera e), le parole: «e dei centri per la famiglia» sono soppresse;
  • b)dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia».

Testo vigente dal 28 dicembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-12-13;203~art33 · fonte su Normattiva