Modifiche all'articolo 25 del codice delle pari opportunita' All'articolo 25 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo la parola: «discriminando» sono inserite le seguenti: « le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale,»;
  • b)al comma 2, dopo le parole: «o un comportamento » sono inserite le seguenti: «, compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro,» e dopo la parola: «mettere» sono inserite le seguenti: «i candidati in fase di selezione e»;
  • c)il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'eta' anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonche' di maternita' o paternita', anche adottive, ovvero in ragione della titolarita' e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o puo' porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:
  • a)posizione di svantaggio rispetto alla generalita' degli altri lavoratori;
  • b)limitazione delle opportunita' di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;
  • c)limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera».

Testo vigente dal 18 novembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-11-05;162~art2 · fonte su Normattiva