All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater," sono inserite le seguenti: "i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,".

Testo vigente dal 15 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;38~art11 · fonte su Normattiva