All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,". All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera l) e' inserita la seguente: "l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;".

Testo vigente dal 15 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;38~art12 · fonte su Normattiva