Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro. La commissione puo', altresi', avvalersi di collaborazioni specializzate. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per meta' a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Testo vigente dal 14 settembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646~art35 · fonte su Normattiva