La commissione istituita ai sensi dell'articolo 8 resta in carica fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle norme previste dall'articolo 7. La commissione elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per meta' a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Testo vigente dal 16 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-02-16;81~art10 · fonte su Normattiva