Dopo l'articolo 513 del codice penale e' aggiunto il seguente: "Art. 513-bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza. - Chiunque nell'esercizio di un'attivita' commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attivita' finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".

Testo vigente dal 14 settembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646~art8 · fonte su Normattiva