Dopo l'articolo 609 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 609-bis (Violenza sessuale). - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

  • 1)abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
  • 2)traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non eccedente i due terzi".

Testo vigente dal 20 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-02-15;66~art3 · fonte su Normattiva