Dopo l'articolo 609 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 609-bis (Violenza sessuale). - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
- 1)abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2)traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non eccedente i due terzi".
Testo vigente dal 20 febbraio 1996
