I comuni, le province e i loro consorzi, ai quali sia stato concesso il contributo previsto dalla lettera a) dell'articolo 4 oppure dall'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a contrarre mutui, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per far fronte alla parte di spesa a loro carico, occorrente per la realizzazione dell'opera, in misura inferiore al 100 per cento. I mutui possono essere stipulati con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con le altre aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, anche in deroga ai propri statuti, e saranno assistiti dalla garanzia dello Stato, da accordarsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, nei limiti della spesa ammessa a contributo. Si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589:

Testo vigente dal 17 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-04;601~artunico · fonte su Normattiva