L'articolo 1 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e' sostituito dal seguente: "I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita', nonche' con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per la attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:

  • a)per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti;
  • b)per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo articolo 4;
  • c)per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al successivo articolo 4;
  • d)per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano".

Testo vigente dal 30 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art41 · fonte su Normattiva