Art. 29
Le norme contenute nel Titolo I, II, III e V della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le norme contenute nel Titolo IV della presente legge entrano in vigore dal 1 giugno 1989 e si applicano alle violazioni accertate da tale data.
Testo vigente dal 6 aprile 1989
