Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate
Art. 28
Il Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme di cui ai Titoli I, II e II della presente legge entro il 30 giugno di ciascun anno.
Testo vigente dal 6 aprile 1989
