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Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e quelle del comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono intendersi nel senso che le somme dovute a titolo di imposte e contributi il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamita' pubbliche non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Si applica l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Testo in vigore dal 17 maggio 1999 al 12 agosto 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133~art28 · fonte su Normattiva