In deroga a quanto disposto dal decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 403, i posti in soprannumero assegnati alle scuole di specializzazione nell'anno accademico 1995-1996 sono portati in detrazione da quelli da assegnare nell'anno accademico 1997-1998, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1997, si provvede con quote a carico del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.

Testo vigente dal 1 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-28;82~art1 · fonte del testo